Comunicazione agli operatori volontari e agli enti del servizio civile: disposizioni in materia di certificazioni verdi – covid 19
Coerentemente con quanto disposto dal decreto legge n. 52/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, da ultimo modificato dal decreto legge n. 127/2021 (vedi in particolare articoli 9 bis, 9-quinquies e 9-septies), in ragione dell’eterogeneità delle attività svolte dagli operatori volontari, la disciplina applicabile nei casi concreti va rinvenuta tenuto conto della specificità dei singoli progetti, della natura delle attività nonché dei luoghi in cui la stessa è svolta. A tale proposito si forniscono di seguito alcune indicazioni a titolo esemplificativo. All’operatore volontario è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass):
– per lo svolgimento di attività di servizio civile a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro pubblico o privato;
– limitatamente alle attività al chiuso, per lo svolgimento di attività presso centri culturali, sociali, ricreativi e circoli associativi del Terzo settore.
Si ricorda, inoltre, che il decreto legge n. 122/2021, all’articolo 2, ha esteso l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali. Detto obbligo deve quindi intendersi applicabile anche agli operatori volontari.
La verifica del rispetto delle prescrizioni sarà a cura degli enti di impiego. I costi connessi all’effettuazione del tampone sono a carico del volontario.
L’operatore volontario che non adempia a quanto previsto dovrà essere, ove possibile, reimpiegato in altra attività che non preveda espressamente il possesso della certificazione richiesta. Laddove ciò non fosse possibile, l’Ente lo segnala al Dipartimento al fine di valutare l’eventuale sospensione o decadenza del volontario.
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
Data di pubblicazione 15 ottobre 2021