sabato, Dicembre 21, 2024
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L’Italia riconosca lo Stato di Palestina e sostenga la Corte Internazionale di Giustizia

“Bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale” (Papa Francesco, Fratelli tutti)

“Bruciati vivi”. Negli ultimi giorni, decine di bambini e donne palestinesi sono stati uccisi così, dal fuoco delle tende in cui si erano rifugiati nel disperato tentativo di sfuggire ai bombardamenti più indiscriminati della storia. Mentre le immagini dell’orrore scorrono e si incollano in tempo reale negli occhi del mondo, oggi tre paesi europei, Spagna, Irlanda e Norvegia, riconoscono formalmente lo Stato di Palestina. Perché lo fanno? Perché non lo fa anche l’Italia?

La decisione di Spagna, Irlanda e Norvegia è un segno concreto della volontà di riconoscere il diritto all’esistenza del popolo palestinese contro il folle ma evidente tentativo di disumanizzarlo e di espellerlo dalla propria terra. Riconoscendo formalmente lo Stato di Palestina si riconosce il diritto dei bambini, delle donne e degli uomini palestinesi di poter godere la stessa dignità, gli stessi diritti, la stessa libertà e la stessa sicurezza che sono riconosciuti agli israeliani. 139 Stati nel mondo lo hanno già fatto e presto saranno seguiti da altri paesi come la Slovenia, Malta e il Belgio. Perché non lo fa anche l’Italia?

Il 10 maggio, 143 Stati dell’Onu si sono detti favorevoli all’istituzione immediata della Palestina come 194° Stato membro dell’Onu, con i confini del 4 giugno 1967 e capitale Gerusalemme Est. L’Italia si è astenuta.

La continuazione del massacro di Gaza ci mette tutti davanti alle nostre responsabilità. Sappiamo, vediamo, ascoltiamo ma cosa facciamo?

La Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, le due massime giurisdizioni mondiali indipendenti e imparziali, hanno messo lo Stato di Israele di fronte alle sue gravissime responsabilità nella guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza, nonostante le forti e inammissibili pressioni degli Stati Uniti.

La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) è un organo delle Nazioni Unite istituito all’indomani della seconda guerra mondiale con il compito di stabilire le responsabilità degli Stati che violano il diritto internazionale. Le sentenze emesse dalla Corte sono, ai sensi dell’articolo 59 del suo Statuto, definitive, inappellabili e vincolanti. Spetta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dare seguito ai suoi pronunciamenti. Stati Uniti, Russia, Cina e Israele non hanno riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte.

La Corte Penale Internazionale, istituita con lo Statuto di Roma del 1998, ha lo scopo di investigare e processare gli individui che abbiano commesso gravi crimini internazionali che violano i diritti umani, come nel caso di crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio. Essa rappresenta una fondamentale evoluzione dell’ordinamento giuridico internazionale e una pietra miliare nella lotta globale contro l’impunità e nel dare giustizia alle vittime dei crimini più atroci. Gli stati parte sono 124. Stati Uniti, Russia, Cina e Israele non hanno ratificato lo Statuto di Roma. Lo Stato di Palestina lo ha ratificato nel 2015.

Il 26 gennaio 2024, la CIG si è pronunciata con un’ordinanza sulla richiesta di misure urgenti presentata dal Sud Africa nella controversia iniziata dallo stesso stato contro Israele e relativa all’applicazione della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (1948) ratificata da entrambi i paesi (Israele nel 1950, il Sud Africa nel 1998) senza riserve.

Nell’ordinanza la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che i palestinesi di Gaza hanno il diritto di essere protetti dagli atti di genocidio. In particolare, la Corte ha ritenuto che “Israele debba, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, nei confronti dei palestinesi di Gaza, adottare tutte le misure in suo potere per impedire la commissione di tutti gli atti che rientrano nell’ambito dell’Articolo II di questa Convenzione, in particolare: (a) uccidere membri del gruppo; (b) causare gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo; (c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica in tutto o in parte; e (d) imporre misure volte a prevenire le nascite all’interno del gruppo. La Corte ricorda che questi atti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo II della Convenzione quando sono commessi con l’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo in quanto tale. La Corte ritiene inoltre che Israele debba garantire con effetto immediato che le sue forze militari non commettano nessuno degli atti sopra descritti”.

Con la stessa ordinanza, la CIG ha intimato lo Stato di Israele ad “adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio nei confronti dei membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza” e ad “adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e di assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le condizioni di vita avverse dei palestinesi nella Striscia di Gaza”.

Di fronte al fatto che Israele non stava adottando nessuna delle misure stabilite dalla CIG, il 16 febbraio 2024 con un nuovo pronunciamento la Corte osservava che i più recenti sviluppi nella Striscia di Gaza, e a Rafah in particolare, aumentavano esponenzialmente quello che è già un incubo umanitario con incalcolabili conseguenze regionali e chiedeva ad Israele l’attuazione immediata ed efficace delle misure provvisorie indicate nell’ordinanza del 26 gennaio 2024. Tale richiesta veniva nuovamente ribadita nell’ordinanza del 28 marzo.

La CIG si è pronunciata nuovamente con l’ordinanza del 24 maggio 2024 nella quale ha ribadito che “le misure provvisorie indicate nelle sue ordinanze del 26 gennaio 2024 e del 28 marzo 2024, devono essere immediatamente ed efficacemente attuate”. La CIG ha altresì stabilito che “lo Stato di Israele, in conformità con gli obblighi assunti con la Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio e in considerazione del peggioramento delle condizioni di vita dei civili nel Governatorato di Rafah”, deve rispettare le seguenti misure provvisorie:
“a) interrompere immediatamente l’offensiva militare e qualsiasi altra azione nel governatorato di Rafah che possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita che potrebbero portare alla sua distruzione fisica, totale o parziale;
b) mantenere aperto il valico di Rafah per la fornitura senza ostacoli di servizi di base e assistenza umanitaria urgentemente necessari;
c) adottare misure efficaci per garantire l’accesso senza ostacoli alla Striscia di Gaza di qualsiasi commissione d’inchiesta, missione d’indagine o altro organo investigativo incaricato dagli organi competenti delle Nazioni Unite di indagare sulle accuse di genocidio.”

Allo stesso tempo, il Procuratore capo della Corte Penale Internazionale avviava le indagini per accertare eventuali crimini di guerra e crimini contro l’umanità da parte di Israele e di Hamas nella Striscia di Gaza. Sulla base delle prove raccolte ed esaminate, il 20 maggio 2024 il Procuratore ha presentato alla Camera preliminare I della Corte le richieste di mandato d’arresto per la situazione nello Stato di Palestina nei confronti di Benjamin Netanyahu, Primo Ministro di Israele, di Yoav Gallant, Ministro della Difesa di Israele, e dei principali leaders politici e militari di Hamas.

Il Capo della Procura ha dichiarato che esistono “ragionevoli motivi per ritenere che Netanyahu e Gallant siano responsabili penalmente, ai sensi delle norme del Diritto internazionale umanitario e del Diritto penale internazionale, di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi sul territorio dello Stato di Palestina (nella Striscia di Gaza) almeno dall’8 ottobre 2023”. Le accuse sono pesantissime.

Il Procuratore accusa lo Stato di Israele dei seguenti crimini di guerra:
inedia di civili come metodo di guerra;
inflizione intenzionale di grandi sofferenze, o gravi lesioni al corpo o alla salute, o trattamenti crudeli;
uccisione intenzionale o omicidio;
attacchi intenzionalmente diretti contro una popolazione civile.

Il Procuratore accusa lo Stato di Israele anche dei seguenti crimini contro l’umanità: sterminio e/o omicidio, anche nel contesto di morti per fame; persecuzione; altri atti inumani.

Secondo il Procuratore “gli effetti dell’uso della fame come metodo di guerra, insieme ad altri attacchi e punizioni collettive contro la popolazione civile di Gaza, sono acuti, visibili e ampiamente noti, e sono stati confermati da numerosi testimoni intervistati dal mio Ufficio, tra cui medici locali e internazionali. Tra questi, la malnutrizione, la disidratazione, le profonde sofferenze e il crescente numero di morti tra la popolazione palestinese, tra cui neonati, altri bambini e donne”.

Il Procuratore nell’affermare che “Israele, come tutti gli Stati, ha il diritto di agire per difendere la propria popolazione” ha ribadito che “tale diritto, tuttavia, non esime Israele o qualsiasi Stato dall’obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario. A prescindere dagli obiettivi militari che possono avere, i mezzi scelti da Israele per raggiungerli a Gaza – ovvero causare intenzionalmente morte, fame, grandi sofferenze e gravi lesioni al corpo o alla salute della popolazione civile – sono criminali”.

Il Procuratore ha inoltre dichiarato che:
“i crimini contro l’umanità imputati sono stati commessi nell’ambito di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile palestinese in applicazione della politica dello Stato. Questi crimini, secondo la nostra valutazione, continuano ancora oggi”;
“le prove raccolte, comprese le interviste con i sopravvissuti e i testimoni oculari, il materiale video, fotografico e audio autenticato, le immagini satellitari e le dichiarazioni del presunto gruppo di autori, dimostrano che Israele ha intenzionalmente e sistematicamente privato la popolazione civile in tutte le zone di Gaza di oggetti indispensabili alla sopravvivenza umana”;
“il diritto internazionale e le leggi sui conflitti armati si applicano a tutti. Nessun soldato, nessun comandante, nessun leader civile – nessuno – può agire impunemente. Nulla può giustificare la privazione intenzionale di esseri umani, tra cui tante donne e bambini, dei beni di prima necessità necessari alla vita. Nulla può giustificare la presa di ostaggi o l’uccisione di civili”;
“tutti i tentativi di ostacolare, intimidire o influenzare impropriamente i funzionari di questa Corte devono cessare immediatamente. Gli Stati parte dello Statuto di Roma devono accogliere queste richieste e la successiva decisione giudiziaria con la stessa serietà che hanno dimostrato in altre situazioni, rispettando gli obblighi previsti dallo Statuto”.

Il Procuratore intende incriminare due dei maggiori responsabili, Netanyahu e Gallant, sia come co-perpetratori che come superiori, ai sensi degli articoli 25 e 28 dello Statuto di Roma.

Le ordinanze della CIG e le richieste di mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale ci dicono che il Diritto internazionale è vivo, che gli stati hanno l’obbligo di rispettarlo e che il Consiglio di Sicurezza ha l’obbligo di agire per ristabilire la legalità internazionale.

A Gaza deve subito operare, sul terreno, la Comunità Internazionale. Nessun governo, tanto meno quelli che violano la legalità, può invocare la sovranità nazionale e il principio di non-ingerenza negli affari interni per impedire che l’ONU intervenga per proteggere la popolazione palestinese e creare terreno fertile per l’attività della diplomazia e della politica del dialogo e della cooperazione. La stessa Carta delle Nazioni Unite, all’articolo 2 par.7, stabilisce che per quanto attiene al mantenimento della pace e della sicurezza l’autorità delle Nazioni Unite prevale sulla sovranità degli stati.

I nostri governanti devono una volta per tutte decidere da che parte stare. Dalla parte dell’ONU, del multilateralismo e del diritto internazionale, oppure dalla parte di coloro che, in una logica ancora tutta hobbesiana, westfaliana, statocentrica e dunque belligena, rifiutano autorità sopraordinate agli stati, agiscono unilateralmente o per coalizioni e rifiutano di rispettare le norme internazionali stabilite con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale. Non c’è una via di mezzo.

Quei governanti che rifiutano la centralità del diritto e delle istituzioni (democratiche) anche per il sistema della politica mondiale si pongono al di fuori dell’ordinamento giuridico internazionale e alla testa di un progetto di ordine internazionale gerarchico dove a prevalere è la legge della forza sulla forza della legge. Dunque un progetto criminale.

L’Italia e l’Unione Europea che hanno nel loro DNA i valori del ripudio della guerra, del rispetto della dignità umana e dei diritti umani, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello stato di diritto non possono più tacere. Non hanno più alibi. Devono dire ai cittadini e alle istituzioni che invocano pace e giustizia, da che parte stanno.

Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova

Perugia, 28 maggio 2024

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Per maggiori informazioni: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Via della Viola, 1 – 06122 Perugia – 335.1401733, perugiassisi@perlapace.it – www.perlapace.it e Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” Università di Padova, via Beato Pellegrino 28 (35137) Padova – T 049/827 1813
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